Affitti brevi, targa sulle parti comuni a carico del proprietario
di Annarita D’Ambrosio e Edoardo Riccio
Le locazioni con finalità turistiche e le locazioni brevi non superiori a 30 giorni sono state interessate di recente da nuovi obblighi
Le locazioni con finalità turistiche e le locazioni brevi non superiori a 30 giorni sono state interessate di recente da nuovi obblighi, entrati in vigore con la conversione nella legge 191/2023 del decreto Anticipi (il Dl 145/2023), come la necessità di ottenere un codice identificativo nazionale (Cin) che va esposto.
Queste norme impattano anche sul condominio o solo su chi affitta per brevi periodi il proprio appartamento? Anche per l’amministratore ci sono conseguenze a partire dall’introduzione del Cin rilasciato dal ministero del Turismo (la violazione è punita con la sanzione da 800 a 8mila euro) per le unità immobiliari destinate ad affitti turistici.
Il Cin infatti deve essere esposto all’esterno dello stabile in cui è collocato l’appartamento o la struttura, assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici (la violazione è punita con la sanzione da 500 euro a 5mila).
L’apposizione della targa
L’apposizione della targa sulle parti comuni a cura del proprietario dell’appartamento è possibile nei limiti dell’articolo 1102 del Codice civile, quello relativo all’uso più intenso del bene comune che non danneggi altri condòmini.
Non è necessario il consenso dell’assemblea. Ma quando le targhe, come nei centri storici delle città, sono più di una il problema può porsi.
L’amministratore in tal caso potrebbe proporre all’assemblea di deliberare in merito all’individuazione di un luogo di esposizione e dettare norme a salvaguardia del decoro dello stabile in base all’articolo 1138 del Codice civile (prevedendo che le targhe ad esempio siano simili tra di loro). La delibera, in quanto norma di natura regolamentare, deve essere assunta con la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio.
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